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Patente di guida


Patente di guida

Chi la rilascia



È il documento, obbligatorio, che certifica l'idoneità alla guida. 

La patente viene rilasciata dal Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione civile) dopo il superamento di due esami, uno teorico e uno pratico. 

Chi guida senza aver mai conseguito la patente o dopo che gli è stata revocata la patente viene punito con una multa molto pesante (2257 euro, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica) e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, che comporta anche il pagamento delle spese di custodia in una depositeria autorizzata dalla Prefettura. Chi invece guida con la patente scaduta va incontro a una multa di 143 euro e al ritiro della patente stessa. Chi, infine, guida senza avere con sé la patente incorre in una multa di 35 euro ed è obbligato a presentarsi agli uffici di polizia per esibire il documento.

Patente a punti


La patente a punti è un particolare meccanismo sanzionatorio in vigore in Italia dal 30 giugno 2003, con cui le autorità si sono poste come obiettivo di scoraggiare il più possibile le infrazioni stradali.

In base a questo meccanismo, la patente, al momento del rilascio, è dotata di un totale di 20 punti che vengono sottratti per ogni violazione commessa in ragione di quanto disposto da un'apposita tabella che tiene conto della gravità dell'infrazione: si va da dieci punti nei casi più gravi a un solo punto per quelli di minore entità.

A partire dal 1° ottobre 2003, per chi ha la patente da meno di tre anni il numero di punti che vengono tolti per ciascuna violazione raddoppia.

Esauriti i 20 punti a disposizione, l'automobilista viene privato della patente: per riaverla, si deve sottoporre a un nuovo esame.

In ogni caso, i punti si possono togliere soltanto se l'effettivo trasgressore viene identificato e quando la multa è definitiva, nel senso che il trasgressore non può più presentare ricorso, oppure lo ha presentato e gli è stato dato definitivamente torto.

Se trascorrono due anni dall'ultima sanzione senza incorrere nuovamente in violazioni che prevedano la perdita di punti, si torna automaticamente a quota 20. È comunque sempre possibile "ricaricare" con sei punti la patente, frequentando un apposito corso presso un'autoscuola; ogni due anni di "buona condotta" (senza commettere infrazioni, cioè), inoltre, chi è già a quota 20 guadagna 2 punti, sino ad arrivare a un massimo di 30.

Come si ottiene


Per iscriversi all'esame per la patente di categoria B (quella per le automobili) è necessario un certificato medico, rilasciato da una di queste autorità sanitarie: 

- la Asl territorialmente competente
- i servizi di base del distretto sanitario 
- un medico del ministero della Salute 
- un medico delle Ferrovie
- un medico militare in servizio permanente effettivo
- un medico della Polizia di Stato
- un medico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
- un ispettore medico del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- la Commissione medica locale (in caso di particolari malattie o gravi menomazioni fisiche) 

Il certificato deve essere presentato in bollo, accompagnato da fotografia, e non deve essere stato rilasciato da più di sei mesi. 

Ai cittadini extracomunitari è richiesto di esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità. Questo documento va esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida.

A questo punto, chi frequenta una scuola guida non deve fare altro: penserà a tutto - a pagamento - l'autoscuola. 

Se, invece, si decide di prendere la patente da privatista, si devono versare 14,62 euro sul conto corrente postale n. 4028 e 15,00 euro sul conto n. 9001, entrambi intestati al Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione). Quindi, bisogna recarsi all'ufficio provinciale del Dtt, portando con sè le ricevute dei versamenti, il certificato medico, due fototessera e compilare l'apposito modulo d'iscrizione. 

La prenotazione del secondo esame (quello di guida), si può fare fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento, e deve essere accompagnata da un ulteriore versamento di 14,62 euro, sul conto corrente n. 4028, per il pagamento dell'imposta di bollo sulla patente. 

È possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. I documenti e la procedura sono identici, ma è obbligatorio sostenere prova orale e pratica presso lo stesso ufficio provinciale del Dtt.

Ricordiamo, inoltre, che anche per i privatisti vi è l'obbligo di sostenere l'esame di guida su una vettura dotata di doppi comandi. 

Se si usano le lenti a contatto, dal 1997 non è più necessario sostenere l'esame con gli occhiali né portare le lenti di scorta durante la guida.


Patente di guida

Furto, smarrimento o deterioramento


Dall'inizio del 2001, con l'entrata in vigore della nuova normativa che semplifica la procedura per l'ottenimento del duplicato della patente di guida, la pratica parte direttamente dai posti di Polizia. Purtroppo, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di documenti molto vecchi, questo iter non può essere avviato ed è quindi necessario rivolgersi a un ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt, la ex Motorizzazione).

Ad ogni modo, chi smarrisce, subisce il furto o la distruzione del documento deve immediatamente presentarsi negli uffici delle autorità di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia o Vigili Urbani) per sporgere denuncia, munito di:
- un documento di riconoscimento valido;
- due fotografie formato tessera su sfondo bianco.

Gli agenti controllano se è possibile applicare la nuova procedura e consegnano il modulo per la richiesta del duplicato della patente sul quale andrà incollata una delle due fototessera.

L'automobilista uscirà dal posto di polizia con un permesso provvisorio di guida, valido per novanta giorni, ma solo in Italia, non all'estero.

Entro quarantacinque giorni dalla denuncia, il duplicato deve essere recapitato per posta all'indirizzo indicato dall'automobilista sul modulo di richiesta. L'importo da pagare al postino è di 7,80 euro più spese postali.

Se ciò non dovesse avvenire è meglio telefonare al numero verde 800-232323 per verificare a che punto è la pratica. Resta inteso che il permesso di guida rimane valido fino alla consegna del duplicato.

Attenzione: se nel frattempo il documento di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto viene ritrovato dal titolare, quest'ultimo deve provvedere a distruggerlo.