User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: auto,moto,yacht,engine: assicurazioni

assicurazioni


La RC auto

Cosa dice la legge

In Italia, per condurre un'automobile è necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (Rc).

Lo ha stabilito la legge 990 del 24 dicembre 1969 (e successive modifiche), che obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'assicurato. Oggi il mondo della Rc auto obbligatoria è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, pienamente operativo a partire dal gennaio 2007.

Le società che operano in questo settore devono essere autorizzate dall'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; per informazioni, è possibile consultare il sito www.isvap.it o telefonare al numero 06421331) e non possono sottrarsi all'obbligo previsto dalla legge: devono assicurare chiunque lo richieda.

Il fatto che la stipula di una copertura assicurativa sia obbligatoria non significa, però, che lo si debba fare senza essere ben consci di quello che viene offerto.

La polizza

È il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

Le polizze Rc auto (obbligatorie) e Rischi diversi (facoltative) devono contenere le generalità dei contraenti, il tipo e la targa del veicolo, le coperture e i massimali previsti, le eventuali franchigie, l'importo del premio e la durata del contratto.

È importante che le informazioni richieste dalla compagnia (come i dati sul veicolo e la targa, la residenza, l'indicazione dei guidatori, con la loro età e professione eccetera) siano fornite con esattezza: qualora queste informazioni dovessero risultare errate, incomplete o reticenti, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura e, dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare l'assicurato a rimborsarle in tutto o in parte la somma versata (la cosiddetta rivalsa).


Il premio

È il prezzo che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l'assicurazione contrae, così, l'obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall'assicurato (nei danni Rc auto) oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi diversi.

In pratica, è il costo della polizza. Generalmente, dipende, oltre che da fattori personali (come l'età del conducente, la città di residenza, la classe di merito eccetera), anche dal tipo e dalle caratteristiche dell'auto; per le polizze furto-incendio e kasko, inoltre, entra in gioco anche il valore della vettura. È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta all'anno.

Se non viene versato al momento della stipula del contratto, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati "periodo di mora", per il pagamento del premio, durante i quali la copertura assicurativa resta operante; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

Il premio, lo ricordiamo, comprende le imposte (12,5% per la Rc auto e 13,5% per la Rischi diversi) e, per la sola Rc auto, anche i contributi al Servizio sanitario nazionale (10,5%) e al Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%).

Il contrassegno

Chiamato generalmente "tagliando", viene rilasciato dalla compagnia per attestare l'esistenza della polizza.

Ha forma rettangolare (80 mm per 76 mm) e deve essere stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. Va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o il parabrezza (e non sui vetri laterali o sul lunotto come a volte si vede fare), pena una multa: articolo 181 del Codice della strada. Deve essere sempre accompagnato dal certificato di assicurazione (vedi) che, insieme alla carta di circolazione, fa parte della documentazione da tenere sempre a bordo sulle vetture.

Il Bonus-Malus

Formula contrattuale che regolamenta la stragrande maggioranza delle polizze Rc auto, prevede, a ogni scadenza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio, rispettivamente se l'assicurato ha causato o no sinistri nel cosiddetto "periodo di osservazione" (che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza).

Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d'ingresso, che corrisponde alla tariffa base. Se, nel periodo di osservazione, l'automobilista non causa incidenti, sale in 13esima (va in bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, causa incidenti, retrocede in 16esima (in malus) e subisce un rincaro. Non è un errore: se si è stati virtuosi, si guadagna una classe all’anno; se si è causato un incidente, si retrocede di due.

Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda dell'assicurazione, ma, come regola generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Inoltre, alcune Compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

La franchigia

Indica la parte del danno non coperta dalla polizza, ma a carico dell'assicurato. L'importo della franchigia è lo spartiacque tra i sinistri che conviene denunciare e quelli che conviene risarcire direttamente.

Se il danno cagionato a terzi fosse inferiore, uguale o di poco superiore alla franchigia, poniamo 258,23 euro (500.000 delle vecchie lire ), all'automobilista non converrebbe farlo risarcire dalla compagnia, ma pagarlo direttamente, evitando ulteriori oneri futuri, determinati dal peggioramento della classe di merito.

Nelle polizze Rc auto senza meccanismo Bonus-Malus, la franchigia è la quota di risarcimento che l'assicurato deve rimborsare alla compagnia se causa un sinistro: l'assicurazione risarcirà integralmente i terzi danneggiati, poi chiederà al cliente di versarle l'ammontare stabilito.

Nei contratti del ramo Rischi diversi, come le polizze kasko o furto-incendio, la franchigia indica la soglia minima a partire dalla quale si calcola l'indennizzo. Viene trattenuta dalla liquidazione: se i danni sono inferiori alla franchigia non è previsto alcun indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il risarcimento della parte eccedente.

Se una polizza kasko ha una franchigia di 258,23 euro (500.000 lire) e il danno ammonta a 309.87 euro (600.000 lire), l'Assicurazione pagherà soltanto 51,65 euro (100.000 lire) eccedenti l'importo della franchigia, lasciando la restante parte a carico dell'assicurato.